IMPIANTI TECNICI PER LA GESTIONE DELL'ENERGIA SOLARE Logo Wait while loading ...
SONDRIO : Radiazione solare alle 9:00 del 21/11/08 = 79 W/m² ( Max. 79 W/m² alle ore 8:59 )
  
Incentivi per il SOLARE TERMICO :

Finanziaria 2007


La detrazione IRPEF del 55% prevista per l'installazione di pannelli solari spetta solo se vengono montati pannelli con certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 e garantiti per 5 anni; per i pannelli solari realizzati in autocostruzione serve invece una certificazione di qualità del vetro e delle strisce assorbenti e la partecipazione a un corso di formazione del soggetto beneficiario. Con la risoluzione n. 244/E, l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti dei contribuenti in materia di sconto fiscale per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico, chiarendo che certificazioni di qualità diverse da UNI 12975 non sono sufficienti per ottenere il beneficio fiscale; a tal fine inoltre, la certificazione deve essere rilasciata da un laboratorio accreditato e che i pannelli siano garantiti per una durata di almeno 5 anni. L'Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre l'obbligatorietà della produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell'edificio, dell'asseverazione del tecnico abilitato, nonché della scheda informativa relativi agli interventi realizzati. Infine il termine di 60 giorni, entro cui occorre inviare il «fine lavori» all'ENEA, decorre dal giorno di collaudo dei lavori (a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti), ferma restando la possibilità di inviare certificazioni anche dopo i 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.

Incentivi per il SOLARE FOTOVOLTAICO :

Richiesta di concessione delle tariffe

Le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici che siano interessati all’incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al GSE - entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena la decadenza dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti – l’apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente.
La richiesta dell’incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007 e nella Delibera AEEG n. 90/07.

Tariffe riconosciute

Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica – sono indicate nella tabella seguente:


Taglia di potenza dell’impianto Non integrato (€/kWh) Parzialmente integrato (€/kWh) Integrato (€/kWh)
da 1 kW a 3 kW 0,40 0,44 0,49
da 3 kW a 20 kW 0,38 0,42 0,46
oltre 20 kW 0,36 0,40 0,44

I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.

Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali ù si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010

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